Esempi di quesiti affrontati

La normativa su AEE e batterie collega gli obblighi del produttore – come l'iscrizione ai Registri nazionali e la corretta marcatura dei prodotti – al momento dell'immissione sul mercato. Tuttavia, individuare con precisione quando tale momento si realizzi in caso di importazione non è sempre immediato. Su questo punto si sono formati due orientamenti giurisprudenziali opposti.
Per un primo orientamento, l'immissione sul mercato avviene già con la presentazione e l'accettazione della dichiarazione doganale di importazione. In questa prospettiva, l'operatore deve essere già pienamente conforme al momento della dichiarazione, poiché eventuali regolarizzazioni successive non eviterebbero l'applicazione delle sanzioni.
Un secondo orientamento, invece, ritiene che l'immissione sul mercato si perfezioni solo con l'immissione in libera pratica, cioè al termine della procedura doganale che consente alla merce di circolare nel mercato dell'Unione. Secondo questa lettura, se le irregolarità vengono rilevate prima dello svincolo delle merci, l'operatore può ancora regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni. In assenza di un chiarimento definitivo da parte della Corte di Cassazione, la soluzione più prudente per le imprese resta quella di essere già in regola al momento della dichiarazione doganale. Ciò consente di ridurre il rischio sanzionatorio, fermo restando che, in caso di contestazioni, esistono validi argomenti difensivi fondati sull'orientamento che collega l'immissione sul mercato alla libera pratica.

Nessuna norma vieta ai privati di acquistare in autonomia un impianto di condizionamento. Restrizioni, piuttosto, sono previste per l'acquisto di gas fluorurati a effetto serra, ovverosia i famosi F-Gas che si trovano tipicamente all'interno di vari dispositivi e impianti tra i più comuni e conosciuti, come quelli di refrigerazione, di condizionamento e nelle pompe di calore. Considerato l'altissimo potenziale inquinante di questi gas, il legislatore europeo - e di conseguenza quello italiano - ha normato sia la loro commercializzazione che l'installazione e manutenzione degli impianti che li contengono. Ecco, dunque, che, ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 e del D.Lgs. n. 163/2019, l'acquisto di F-Gas per svolgere attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono detti gas è consentito soltanto a:

  1. imprese registrate nel Registro nazionale dei gas fluorurati a effetto serra;
  2. persone fisiche dotate del cd. Patentino F-Gas. Le imprese che forniscono F-Gas a soggetti non legittimati sono punibili con sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 50.000 euro. Per quanto riguarda, invece, l'installazione, anche questa deve essere necessariamente effettuata dai soggetti appena indicati (imprese registrate e persone con patentino). Ed invero, una volta completata l'installazione, l'impresa o la persona qualificata dovrà registrare l'impianto nel Portale F-Gas entro i successivi 30 giorni. La mancata registrazione da parte dell'impresa certificata comporta la punibilità per una sanzione amministrativa da 1.000 a 15.000 euro. Inoltre, una installazione non certificata potrebbe comportare l'invalidità della garanzia nei confronti del produttore dell'impianto. Per tutti queste ragioni, per l'installazione di un impianto di condizionamento è più che opportuno affidarsi a imprese certificate e operatori dotati di patentino F-gas.

I limiti ai poteri del GSE dipendono dal momento in cui il provvedimento è adottato e dalla natura delle violazioni accertate.

Per i provvedimenti adottati dopo il 17 luglio 2020, l’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 impone espressamente il rispetto delle garanzie proprie dell’annullamento in autotutela previste dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Ciò significa che il GSE può incidere su incentivi già riconosciuti solo se:

  • il provvedimento originario è illegittimo;

  • sussistono concrete ragioni di interesse pubblico;

  • l’intervento avviene entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi.

Diversa è la situazione per i provvedimenti adottati prima del 17 luglio 2020, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente. In questo ambito la giurisprudenza non è univoca.
Secondo un orientamento, tuttora seguito in molte pronunce, il GSE può dichiarare la decadenza dagli incentivi anche a distanza di anni, qualora accerti la mancanza originaria dei requisiti, trattandosi di un potere di verifica vincolato.
Secondo un diverso orientamento, invece, quando il GSE si limita a riesaminare elementi già valutati positivamente in sede di ammissione agli incentivi, il suo intervento integra un esercizio di autotutela e deve quindi rispettare i limiti temporali e le garanzie poste a tutela del legittimo affidamento del beneficiario.

In definitiva, il discrimine principale è rappresentato dalla presenza o meno di nuovi elementi istruttori:
– se la decadenza si fonda su fatti nuovi emersi a seguito dei controlli, il potere del GSE è generalmente ritenuto legittimo;
– se invece deriva da un mero riesame di dati già noti e valutati, entrano in gioco i limiti propri dell’autotutela amministrativa.

No. Con il D.Lgs. 116/2020 è stato definitivamente superato il concetto di rifiuti speciali assimilati agli urbani nonché la relativa competenza comunale e statale alla formulazione dei criteri di assimilazione, introducendo una nuova definizione di rifiuti urbani, in forza della quale sono tali i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti diverse dalle domestiche “che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.

L’allegato L-quinquies comprende:

-       17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

-       18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

-       20. Attività artigianali di produzione di beni specifici.

Quest’ultima voce appare in grado di includere qualsivoglia attività di imprese iscritte al Registro delle Imprese come artigiane.

Ciò non significa, tuttavia, che le imprese artigiane producono necessariamente solo rifiuti urbani.

Rimangono, invero, rifiuti speciali quelli aventi un codice EER non rientrante nell’elenco di cui all’allegato L-quater. A questi si ritiene debbano aggiungersi, quali rifiuti speciali, anche quelli che di fatto non possono essere conferiti al servizio pubblico. Ci si riferisce, in particolare, ai rifiuti derivanti da imballaggi terziari e a quei materiali che, pur rientrando nelle frazioni di raccolta differenziata, non beneficiano di un servizio pubblico dedicato e le cui quantità prodotte risultano tali da non poter ragionevolmente richiedere il conferimento ai centri di raccolta da parte dell’impresa (ad esempio, grandi volumi di legno o metallo).

Ebbene, le superfici in cui si producono in via prevalente e continuativa siffatti rifiuti speciali potranno essere escluse dall’assoggettamento a TARI in forza dell’art. 1, comma 649 della Legge 147/2013 (“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”).

Sì, dovendo però distinguere tra licenziamento per giustificato motivo oggettivo e licenziamento per giusta causa.

Nel primo caso, il licenziamento è valido ma inefficace, producendo i suoi effetti soltanto dal momento della cessazione della malattia (ex multis, Cass. Civ., Sezione L., sent. 10 ottobre 2013, n. 23063).

Nel caso, invece, di licenziamento per giusta causa, lo stesso è immediatamente valido ed efficace anche laddove irrogato in costanza di malattia. Ciò in quanto, non ha ragion d’essere la conservazione del posto di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione, neppure in via temporanea, del rapporto di lavoro (ex multis, Cass. Civ., Sez. L., sent. n. 20 marzo 2025, n. 7479). Anzi, è bene non attendere l’irrogazione del licenziamento per giusta causa ove si ritenga ve ne siamo gli estremi, dal momento in cui l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quella della sua contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.