Esempi di quesiti affrontati

La normativa su AEE e batterie collega gli obblighi del produttore – come l'iscrizione ai Registri nazionali e la corretta marcatura dei prodotti – al momento dell'immissione sul mercato. Tuttavia, individuare con precisione quando tale momento si realizzi in caso di importazione non è sempre immediato. Su questo punto si sono formati due orientamenti giurisprudenziali opposti.
Per un primo orientamento, l'immissione sul mercato avviene già con la presentazione e l'accettazione della dichiarazione doganale di importazione. In questa prospettiva, l'operatore deve essere già pienamente conforme al momento della dichiarazione, poiché eventuali regolarizzazioni successive non eviterebbero l'applicazione delle sanzioni.
Un secondo orientamento, invece, ritiene che l'immissione sul mercato si perfezioni solo con l'immissione in libera pratica, cioè al termine della procedura doganale che consente alla merce di circolare nel mercato dell'Unione. Secondo questa lettura, se le irregolarità vengono rilevate prima dello svincolo delle merci, l'operatore può ancora regolarizzare la propria posizione senza incorrere in sanzioni. In assenza di un chiarimento definitivo da parte della Corte di Cassazione, la soluzione più prudente per le imprese resta quella di essere già in regola al momento della dichiarazione doganale. Ciò consente di ridurre il rischio sanzionatorio, fermo restando che, in caso di contestazioni, esistono validi argomenti difensivi fondati sull'orientamento che collega l'immissione sul mercato alla libera pratica.

Nessuna norma vieta ai privati di acquistare in autonomia un impianto di condizionamento. Restrizioni, piuttosto, sono previste per l'acquisto di gas fluorurati a effetto serra, ovverosia i famosi F-Gas che si trovano tipicamente all'interno di vari dispositivi e impianti tra i più comuni e conosciuti, come quelli di refrigerazione, di condizionamento e nelle pompe di calore. Considerato l'altissimo potenziale inquinante di questi gas, il legislatore europeo - e di conseguenza quello italiano - ha normato sia la loro commercializzazione che l'installazione e manutenzione degli impianti che li contengono. Ecco, dunque, che, ai sensi del D.P.R. n. 146/2018 e del D.Lgs. n. 163/2019, l'acquisto di F-Gas per svolgere attività di installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono detti gas è consentito soltanto a:

  1. imprese registrate nel Registro nazionale dei gas fluorurati a effetto serra;
  2. persone fisiche dotate del cd. Patentino F-Gas. Le imprese che forniscono F-Gas a soggetti non legittimati sono punibili con sanzioni amministrative pecuniarie da 1.000 a 50.000 euro. Per quanto riguarda, invece, l'installazione, anche questa deve essere necessariamente effettuata dai soggetti appena indicati (imprese registrate e persone con patentino). Ed invero, una volta completata l'installazione, l'impresa o la persona qualificata dovrà registrare l'impianto nel Portale F-Gas entro i successivi 30 giorni. La mancata registrazione da parte dell'impresa certificata comporta la punibilità per una sanzione amministrativa da 1.000 a 15.000 euro. Inoltre, una installazione non certificata potrebbe comportare l'invalidità della garanzia nei confronti del produttore dell'impianto. Per tutti queste ragioni, per l'installazione di un impianto di condizionamento è più che opportuno affidarsi a imprese certificate e operatori dotati di patentino F-gas.

I limiti ai poteri del GSE dipendono dal momento in cui il provvedimento è adottato e dalla natura delle violazioni accertate.

Per i provvedimenti adottati dopo il 17 luglio 2020, l’art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011 impone espressamente il rispetto delle garanzie proprie dell’annullamento in autotutela previste dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.
Ciò significa che il GSE può incidere su incentivi già riconosciuti solo se:

  • il provvedimento originario è illegittimo;
  • sussistono concrete ragioni di interesse pubblico;
  • l’intervento avviene entro un termine ragionevole, comunque non superiore a dodici mesi.

Diversa è la situazione per i provvedimenti adottati prima del 17 luglio 2020, per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente. In questo ambito la giurisprudenza non è univoca.
Secondo un orientamento, tuttora seguito in molte pronunce, il GSE può dichiarare la decadenza dagli incentivi anche a distanza di anni, qualora accerti la mancanza originaria dei requisiti, trattandosi di un potere di verifica vincolato.
Secondo un diverso orientamento, invece, quando il GSE si limita a riesaminare elementi già valutati positivamente in sede di ammissione agli incentivi, il suo intervento integra un esercizio di autotutela e deve quindi rispettare i limiti temporali e le garanzie poste a tutela del legittimo affidamento del beneficiario.

In definitiva, il discrimine principale è rappresentato dalla presenza o meno di nuovi elementi istruttori:
– se la decadenza si fonda su fatti nuovi emersi a seguito dei controlli, il potere del GSE è generalmente ritenuto legittimo;
– se invece deriva da un mero riesame di dati già noti e valutati, entrano in gioco i limiti propri dell’autotutela amministrativa.

No. Con il D.Lgs. 116/2020 è stato definitivamente superato il concetto di rifiuti speciali assimilati agli urbani nonché la relativa competenza comunale e statale alla formulazione dei criteri di assimilazione, introducendo una nuova definizione di rifiuti urbani, in forza della quale sono tali i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da fonti diverse dalle domestiche “che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies”.

L’allegato L-quinquies comprende:

-       17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.

-       18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.

-       20. Attività artigianali di produzione di beni specifici.

Quest’ultima voce appare in grado di includere qualsivoglia attività di imprese iscritte al Registro delle Imprese come artigiane.

Ciò non significa, tuttavia, che le imprese artigiane producono necessariamente solo rifiuti urbani.

Rimangono, invero, rifiuti speciali quelli aventi un codice EER non rientrante nell’elenco di cui all’allegato L-quater. A questi si ritiene debbano aggiungersi, quali rifiuti speciali, anche quelli che di fatto non possono essere conferiti al servizio pubblico. Ci si riferisce, in particolare, ai rifiuti derivanti da imballaggi terziari e a quei materiali che, pur rientrando nelle frazioni di raccolta differenziata, non beneficiano di un servizio pubblico dedicato e le cui quantità prodotte risultano tali da non poter ragionevolmente richiedere il conferimento ai centri di raccolta da parte dell’impresa (ad esempio, grandi volumi di legno o metallo).

Ebbene, le superfici in cui si producono in via prevalente e continuativa siffatti rifiuti speciali potranno essere escluse dall’assoggettamento a TARI in forza dell’art. 1, comma 649 della Legge 147/2013 (“Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”).

Sì, dovendo però distinguere tra licenziamento per giustificato motivo oggettivo e licenziamento per giusta causa.

Nel primo caso, il licenziamento è valido ma inefficace, producendo i suoi effetti soltanto dal momento della cessazione della malattia (ex multis, Cass. Civ., Sezione L., sent. 10 ottobre 2013, n. 23063).

Nel caso, invece, di licenziamento per giusta causa, lo stesso è immediatamente valido ed efficace anche laddove irrogato in costanza di malattia. Ciò in quanto, non ha ragion d’essere la conservazione del posto di fronte alla riscontrata esistenza di una causa che non consente la prosecuzione, neppure in via temporanea, del rapporto di lavoro (ex multis, Cass. Civ., Sez. L., sent. n. 20 marzo 2025, n. 7479). Anzi, è bene non attendere l’irrogazione del licenziamento per giusta causa ove si ritenga ve ne siamo gli estremi, dal momento in cui l’immediatezza del provvedimento espulsivo rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero rispetto a quella della sua contestazione, si configura quale elemento costitutivo del diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento, ritenendo non grave o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore.

Negli ultimi giorni diversi automobilisti italiani hanno ricevuto una comunicazione via posta proveniente da uno studio legale con sede a Pola (Croazia), riguardante presunte infrazioni commesse all'interno della nuova zona a regime di traffico speciale istituita dal Comune di Dubrovnik. Abbiamo esaminato la documentazione ricevuta da alcuni clienti e riteniamo utile condividere alcune osservazioni, per chi si trovasse a ricevere una lettera analoga.

Il contesto: la nuova zona a traffico regolato di Dubrovnik

Il Comune di Dubrovnik ha effettivamente istituito, dal 2 giugno 2025, una zona a regime di traffico speciale attorno al centro storico, allo scopo dichiarato di ridurre la congestione stradale. Come indicato sul sito ufficiale del Comune, l'area comprende le vie che circondano il nucleo storico, da Ilijina glavica a Zagrebačka, fino a Viktorija, Pile e Boninovo, ed è regolata tramite permessi (PPK) o pass richiedibili online sulla piattaforma comunale dedicata. Per chiarimenti, il Comune indica un proprio recapito istituzionale (zona@dubrovnik.hr) e un numero di telefono dedicato.

La zona, dunque, esiste ed è regolata da un provvedimento reale. Proprio per questo la vicenda merita attenzione: la base normativa richiamata nelle lettere è autentica, mentre è il modo in cui viene gestita la comunicazione e la richiesta di pagamento a sollevare più di un interrogativo.

Come si presenta la comunicazione

Le lettere esaminate seguono uno schema ricorrente: vengono inviate da uno studio legale privato (Avv. Marko Kuzmanovic) che dichiara di agire su procura del Comune di Dubrovnik, allegano un "Registro delle infrazioni" e una "Registrazione della contravvenzione" redatti dagli uffici comunali croati — corredati di traduzione italiana e fotografie del veicolo — e richiedono il pagamento di un importo entro un termine breve (otto giorni), con l'avvertenza che il mancato pagamento esporrebbe a un procedimento con sanzioni ben più elevate (nei casi esaminati, fino a quasi 1.990,00 €).

Le anomalie rilevate

Un esame più attento del testo e degli allegati fa emergere alcuni elementi che, a nostro avviso, meritano cautela:

  1. Il mittente. A contattare il presunto trasgressore non è l'ente pubblico titolare della pretesa sanzionatoria, ma un avvocato privato, che agisce sulla base di una procura conferita dal Comune. Si tratta di una modalità inconsueta per la gestione di una sanzione amministrativa comunale, di norma riscossa direttamente dall'ente o tramite i canali di esazione da esso individuati.
  2. L'importo maggiorato e non giustificato nell'atto. L'importo indicato come "totale da versare" è superiore a quello risultante dagli atti amministrativi allegati (nel caso esaminato, 420 € a fronte di una sanzione registrata di 260 €). Interpellato in merito, lo studio legale ha chiarito che la differenza corrisponde a spese di notifica, traduzione e ricerca dell'intestatario del veicolo presso i registri esteri. Si tratta però di voci che non risultano in alcun modo specificate né quantificate nell'atto originario ricevuto dal destinatario, il quale si trova quindi a dover pagare un importo la cui composizione non è né trasparente né verificabile sulla sola base della documentazione allegata alla lettera.
  3. Il disallineamento tra la procura e l'uso che ne viene fatto. La procura allegata alla comunicazione conferisce all'avvocato il mandato per il recupero di sanzioni amministrative non pagate — ossia per pretese già definitive e rimaste inadempiute. Nei casi esaminati, invece, l'atto viene utilizzato per riscuotere una sanzione notificata per la prima volta al presunto trasgressore, che non ha quindi mai avuto la possibilità di adempiere spontaneamente né di esercitare un diritto di difesa prima di ricevere la richiesta di pagamento. L'ambito di applicazione della procura, così come formulato, non sembra coprire questa fattispecie.
  4. Il beneficiario del pagamento. Il bonifico richiesto va versato non su un conto della pubblica amministrazione, ma sul conto corrente personale dell'avvocato. Ne consegue che il pagamento non offre, di per sé, alcuna garanzia che la posizione venga effettivamente definita presso l'ente pubblico competente, né che l'importo versato venga qualificato come pagamento della sanzione piuttosto che come compenso per l'attività del legale.
  5. La traduzione non giurata. La traduzione italiana allegata agli atti croati non risulta essere una traduzione giurata (asseverata), circostanza che ne limita il valore quale prova dell'effettivo contenuto e della portata del provvedimento originario.

Che cosa è, davvero, questo documento

Nel complesso, la documentazione esaminata non ha le caratteristiche di un provvedimento sanzionatorio definitivo e immediatamente esecutivo, quanto piuttosto quelle di un avviso di pagamento preliminare, anteriore all'eventuale avvio di un procedimento amministrativo vero e proprio per la violazione contestata.

Questo aspetto ha una conseguenza pratica non trascurabile: anche qualora il procedimento amministrativo venisse effettivamente instaurato, non vi è alcuna certezza che l'importo dovuto in via definitiva coincida con quello oggi richiesto. Al contrario, è tutt'altro che infondato ritenere che la sanzione effettivamente accertata all'esito del procedimento — al netto delle spese legali applicate dallo studio per la fase preliminare — possa risultare significativamente inferiore. Procedere al pagamento immediato dell'importo richiesto, quindi, non è necessariamente la scelta più conveniente per il destinatario.

Conclusioni

Non è possibile escludere, in astratto, che l'infrazione sia stata realmente commessa: la zona regolata esiste ed è pienamente legittima. Sono però le modalità con cui viene gestita la richiesta di pagamento — mittente privato, importi maggiorati e non giustificati nell'atto, uso di una procura dal perimetro dubbio, beneficiario del pagamento diverso dall'ente pubblico, traduzione non giurata — a non offrire le garanzie che ci si aspetterebbe da una procedura sanzionatoria amministrativa regolare, e a rendere opportuna una verifica prima di qualsiasi pagamento.

Il nostro studio si è già attivato, prendendo contatti con il Consolato italiano competente per l'area di Dubrovnik e con colleghi del posto, per comprendere quale sia l'approccio più corretto da seguire in questi casi.
Considerati i tempi stretti (8 giorni) richiesti per il pagamento, mettiamo a disposizione il seguente numero di celullare - +39 355 583 8863 - per chi volesse ricevere supporto al riguardo.